pegno di quote sociali, è esente da tassa sui contratti di borsa


 

CNN 19.04.2002, Est.: Brunelli

 

L’art. 1, R.D. 3278/1923 stabilisce che la cd. tassa sui contratti di borsa (in realtà ormai applicazione esclusivamente ai contratti conclusi fuori dagli schemi negoziali di borsa) si applica alle compravendite di valori in moneta o verghe, di derrate e merci, nonché ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto titoli, valori, quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, tranne quelli soggetti ad imposta proporzionale di registro e quelli effettuati fra soggetti tra i quali esista un rapporto di controllo.

 

Presupposto oggettivo per l’applicazione della tassa (cfr. art. 1, R.D. 3278/1923), è l’onerosità del trasferimento

 

 


 

r.m. 21.12.1985, n. 292237, Dir. TT.AA.

 

Nella denominazione di contratto di borsa soggetto al tributo, si intendono comprese solo le compravendite aventi per oggetto i titoli mobiliari e i valori in qualunque modo e luogo effettuate".

 

Ne consegue l’esclusione, dall’ambito applicativo della tassa in esame, dei trasferimenti a causa di morte, delle donazioni (2) ed in generale di tutti i contratti a titolo gratuito.

 

 


 

circ. A.B.I. 24.05.1999

Riv. Not., 2001, vol. 5, pag. 1235

 

L’ambito di applicazione della normativa speciale sia tassativamente limitato alle sole compravendite di azioni, titoli, o valori e non sia, invece, applicabile, più in generale, ai contratti a titolo oneroso che comportano alienazione diversi dalle compravendite.

 

 


 

nota 31.03.1999, n. 1999/34680, Ministero delle Finanze

            Riv. Not., 2001, vol. 5, pag. 1237

 

Va escluso dall’ambito della tassa sui contratti di borsa il conferimento di beni mobili collegati ad un aumento di capitale, in quanto l’art. 1, R.D. 3278/1923, nella sua attuale formulazione, limita il proprio ambito applicativo "ai soli contratti che hanno per oggetto il trasferimento dei titoli", come letteralmente confermato anche dal titolo della Tabella A delle tasse sui contratti di borsa, che recita, appunto "tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori".

 

 


 

CNN 19.04.2002, Est.: Brunelli

 

Sono esclusi, dall’ambito applicativo del r.d. n. 3278/1923, tutti i trasferimenti di valori mobiliari che avvengano a titolo diverso dalle compravendite, quali non solo i trasferimenti mortis causa e per donazione, ma anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, le permute ed i conferimenti di beni mobili connessi alla costituzione di una società o ad un aumento di capitale.

 

Al riguardo, tuttavia, la normativa deve ritenersi riferita non solo "compravendite", ma al genus dei contratti di trasferimento a titolo oneroso comunque assimilabili alla compravendita.

 

Non può, quindi, ritenersi esteso alla costituzione del pegno di quote sociali (sia di società di persone, che di società di capitali), a prescindere dalla onerosità o gratuità del suo titolo costitutivo: non si tratta, infatti, di una compravendita, né di un contratto di trasferimento assimilabile alla compravendita, ma più propriamente di una garanzia reale, che assolve ad una mera funzione di garanzia per l’adempimento dell’obbligazione sottostante.

 

Una conferma al fatto che il pegno non possa essere assimilabile, sotto alcun profilo, alla compravendita, anche se effettuato a titolo oneroso, si rinviene nello stesso divieto del patto commissorio: l’art. 2744, c.c., commina, infatti, la nullità del patto col quale si convenga che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno passi al creditore.

 

Ne consegue che il pegno di quote sociali sconterà l’imposta di bollo in misura ordinaria e l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%, prevista dall’art. 6, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.04. 1986, n. 131, per le "garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge", imposta commisurata alla base imponibile disciplinata dall’art. 43, lett. f), D.P.R. n. 131/1986.